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Speleologia a Cariadeghe: Regolamento e Convenzione

Speleologia a Cariadeghe: Regolamento e Convenzione

Nel SIC Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe il patrimonio carsico è tutelato e la speleologia viene promossa e disciplinata. Tutto questo da un regolamento ufficialmente approvato dall’Ente gestore, dal Sindaco di Serle e dalla Comunità Montana della Valle Sabbia e steso in collaborazione con i gruppi speleologici presenti sul territorio della provincia di Brescia. Con tali gruppi, inoltre, è stata scritta e firmata la convenzione prevista dall’art. 3 del regolamento stesso. Come prevede lo stesso articolo è stato individuato da parte dei gruppi bresciani un loro rappresentante : ad esso compete l’espressione di un parere alle richieste di speleologi, singoli o gruppi, che vorranno svolgere attività speleologica nel territorio del SIC (Sito di Interesse Comunitario); l’ente gestore si avvarrà di tale parere per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività speleologica.
Pertanto, d’ora in poi chi volesse svolgere attività in Cariadeghe dovrà contattare il rappresentante speleo (Gianni Garbelli del Gruppo grotte Brescia), se appartenente ad uno dei gruppi bresciani convenzionati, con una mail due o tre giorni prima, spiegando gli obbiettivi ed elencando i nomi dei partecipanti; eventuali richieste di autorizzazioni da parte di altre associazioni possono essere inoltrate anche direttamente all’Ente gestore accompagnate da adeguata documentazione ma sempre avvalendosi della collaborazione dei gruppi locali (tramite il loro rappresentante).

Di seguito sono pubblicati i testi integrali di Regolamento e Convenzione.

Gianni Garbelli

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL
MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE
SIC IT2070018 ALTOPIANO DI CARIADEGHE
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REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CARSICO
E DELL’ATTIVITÀ SPELEOLOGICA NEL MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE

Art. 1 – Principi ispiratori -
Il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe riconosce l’importanza del fenomeno carsico insito nel suo territorio, ribadisce che è un fenomeno particolare, per alcuni versi unico nel panorama mondiale, pertanto il presente Regolamento ne disciplina la conservazione nell’ambito del territorio del SIC IT2070018 ALTOPIANO DI CARIADEGHE, nonché regola le attività escursionistiche, culturali e di ricerca ad esse connesse.
Il Consorzio riconosce l’importanza dell’attività speleologica, e la ritiene fondamentale per la conoscenza dei fenomeni carsici profondi dell’Altopiano di Cariadeghe.
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Art. 2 – Conservazione del fenomeno carsico -
Al fine della conservazione, dello studio e della fruizione del patrimonio carsico il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe promuove:
• 1. Attività di ricerca e monitoraggio e documentazione dei fenomeni carsici;
• 2. esplorazione, rilievo e catasto di nuove cavità, nonché revisione di quelle note;
• 3. Azioni di conservazione che prestino particolare attenzione ai siti vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico e biospeleologico, nonché per le peculiarità archeologiche e paleontologiche;
• 4. Iniziative tese ad impedire il degrado del patrimonio carsico e che ne consentano una corretta fruizione;
• 5. Pubblicazioni ed attività divulgative specialistiche e didattiche.
L’obiettivo di cui al comma 3 del presente articolo si consegue con l’attività speleologica e cioè con studi periodici di rilevazione, raccolta di dati sullo stato di conservazione dell’ambiente superficiale ed ipogeo, con particolare attenzione ad eventuali azioni di inquinamento delle doline, dei pozzi e degli imbocchi delle cavità, con possibile contaminazione della falda acquifera, sulle modificazioni dello stato chimico – fisico delle rocce e sull’alterazione dell’equilibrio del particolare clima presente nelle cavità. Le Associazioni Speleologiche Locali riconosciute e i frequentatori autorizzati sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe eventuali danni all’ambiente sotterraneo da questi riscontrati (inquinamenti, vandalismi, asportazione di concrezioni), nonché il ritrovamento di reperti d’interesse paleontologico, archeologico e faunistico.
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Art. 3 – Collaborazione Gruppi Speleologici -
Premessa l’importanza dell’attività speleologica, al fine del continuo aggiornamento delle conoscenze dei fenomeni carsici profondi dell’Altopiano di Cariadeghe, l’ente gestore opera per la promozione e la qualificazione di tale attività all’interno del territorio tutelato. Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo precedente, il Consorzio può avvalersi dell’opera di associazioni speleologiche che svolgono con continuità attività sul territorio e che siano associate alla Società Speleologica Italiana (SSI) e/o al Club Alpino Italiano (CAI), secondo modalità indicate da un’apposita convenzione.
La convenzione per la regolamentazione dell’attività speleologica tra ente gestore ed organismi speleologici locali verrà stipulata annualmente e si prevede tacitamente rinnovabile.
Essa dovrà indicare:
a) un soggetto rappresentante dei gruppi e delle associazioni speleologiche che intendono collaborare con l’ente gestore: ad esso competerà l’espressione di un parere alle richieste di speleologi, singoli o gruppi, che vorranno svolgere attività speleologica nel territorio del SIC; l’ente gestore si avvarrà di tale parere per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività speleologica;
b) le procedure ed i tempi per l’espressione di parere e per il rilascio dell’autorizzazione di cui al punto a);
c) le modalità per la collaborazione in attività divulgative e documentative;
d) le modalità per la conservazione dei materiali prelevati o rinvenuti in grotta, fatte salve le norme vigenti in materia.
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Art. 4 – Riconoscimento Gruppi Speleologici -
Ai fini del presente Regolamento, il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe riconosce i Gruppi che operano sul territorio e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Documentata attività speleologica risalente almeno all’ultimo triennio;
• Documentata collaborazione con il Catasto Speleologico della Società Speleologica Italiana (SSI);
• Documentata attività di ricerca nell’ ambito del territorio del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe;
• Pubblicazioni inerenti il carsismo nel Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe;
• Documentata attività didattica nelle scuole;
• Corsi di speleologia di 1° e/o 2° e/o 3° livello (SSI) e/o altre attività similari.
La documentazione di cui sopra dovrà essere esibita al Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe.
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Art. 5 – Associazioni non speleologiche -
Qualora singoli soggetti, associazioni ed enti non speleologici, quali Università, Enti locali e Scuole, intendano organizzare e promuovere attività da svolgere all’interno delle grotte, devono avvalersi esclusivamente della collaborazione delle Associazioni speleologiche locali, oltre ad inoltrare specifica richiesta al Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe.
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Art. 6 – Autorizzazione per l’accesso in grotta -
Il Consorzio di gestione autorizza l’accesso in grotta, fatti salvi i diritti di proprietà privata e di passaggio, a Gruppi ed Associazioni aderenti ad una delle seguenti organizzazioni speleologiche: SSI e CAI.
Eventuali richieste di autorizzazioni da parte di associazioni speleologiche non aderenti a tali organizzazioni, devono essere accompagnate da documentazione contenente gli obbiettivi dell’escursione, nonché la preparazione tecnica dei richiedenti, sempre avvalendosi della collaborazione dei Gruppi speleologici locali, così come specificato all’art. 3.
La richiesta di autorizzazione da parte di singoli soggetti, associazioni ed enti non speleologici (Università, Enti locali e Scuole) deve essere trasmessa al Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe entro 30 giorni prima della presunta escursione o campagna di studi. L’autorizzazione deve essere ritirata prima dell’accesso alla cavità, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Essa, inoltre, deve essere esibita alle autorità di controllo e vigilanza del Monumento Naturale nel caso in cui venisse richiesta. La domanda deve essere accompagnata da un parere rilasciato da un rappresentante nominato dalle associazioni speleologiche locali riconosciute dal Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe .
Il rilascio dell’ autorizzazione impegna il richiedente a consegnare al Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe una relazione sull’attività svolta.
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Art. 7 – Revoca delle autorizzazioni e sanzioni -
Il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe ha la facoltà di revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate in caso di grave e conclamata inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge.
Oltre alle sanzioni previste dalla legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e successive modifiche, dalle norme penali, all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l’ inosservanza delle norme di tutela contenute nel presente regolamento comporta la messa in ripristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1. da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 per l’alterazione del regime idrico carsico;
2. da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche;
3. da euro 300,00 a euro 2.000,00 per l’abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche;
4. da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti; (fatto salvo l’attività compresa nella ricerca speleologica previo accordo con l’ente gestore);
5. da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche;
6. da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per la violazione del divieto di accesso.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio speleologico.
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Art. 8 – Divieti -
E’ vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcuna esplicita autorizzazione da parte del Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe. L’autorizzazione verrà concessa unicamente per motivi di ricerca o museali. I materiali prelevati o rinvenuti in grotta, prima di essere collocati nelle sedi opportune, saranno conservati provvisoriamente presso l’immobile “Casina del Comune”, centro studi e laboratorio didattico dell’Ente.
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Art. 9 – Responsabilità -
Il rilascio di autorizzazioni di accesso alle grotte non comporta alcuna assunzione di responsabilità del Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe, tanto meno da parte dei proprietari dei fondi in cui le stesse si aprono.
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Art. 10 – Chiusura degli ingressi -
Nell’ambito del territorio del Monumento Naturale è vietato chiudere arbitrariamente gli ingressi delle grotte.
Per i casi di tutela dell’ incolumità pubblica o di protezione delle cavità, l’Ente preposto dispone, sentito il parere del rappresentante delle Associazioni Speleologiche Locali, su specifica segnalazione e con apposito provvedimento, la messa in sicurezza.
Nella progettazione degli interventi di chiusura devono essere prese in considerazione le seguenti necessità:
• Protezione dalla caduta accidentale di eventuali passanti;
• Consentire il passaggio della fauna troglofila, con particolare attenzione ai pipistrelli (già soggetti a particolari norme di tutela);
• permettere il passaggio di acqua ed aria;
Nella progettazione di tali strutture vanno privilegiate le tecniche di ingegneria naturalistica in quanto utilizzano materiali che limitano al massimo l’impatto paesaggistico delle opere stesse.
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Art. 11 – Accesso alle cavità chiuse -
Le chiavi dei cancelli delle cavità chiuse vengono affidate in copia al Comando di Vigilanza Municipale di competenza che provvederà a sua volta a consegnarle ai richiedenti dopo aver preso visione dell’autorizzazione concessa dal Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che è l’unica struttura specializzata per il soccorso in grotta. Le suddette chiavi saranno consegnate alle Associazioni Speleologiche Locali riconosciute previo accordi con l’Ente gestore, per la durata delle attività e solo per il perseguimento dei fini previsti all’art. 3 del presente Regolamento.
E’ fatto divieto di duplicare le chiavi dei cancelli.
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Art. 12 – Norme transitorie -
Il presente Regolamento ha carattere di temporaneità e potrà essere oggetto di variazione e/o integrazione sulla base delle indicazioni che emergeranno dal futuro Piano di Gestione.

Serle,

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL
MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE

(Sig. Liborio Lorenzo)
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IL SINDACO DEL COMUNE DI SERLE

(Dott. Zanola Gianluigi)
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IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA

(Sig. Pasini Ermano)
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CONVENZIONE
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPELEOLOGICA
TRA
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE
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con sede in Via Muradelli 6, 25080 Serle (Bs), rappresentato in forza della carica ricoperta da Lorenzo Liborio, nato a Palosco (BG) il 1/2/1948, residente per la carica in Via Muradelli 6, Serle;
E
ASSOCIAZIONI SPELEOLOGICHE LOCALI
(Associazione Speleologica Bresciana – Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti” –
- Gruppo Speleo Valtrompia – Gruppo Speleologico Montorfano Cai Coccaglio -)

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PREMESSO

Che il territorio del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe è caratterizzato dalla presenza di un fenomeno carsico particolare e per alcuni versi unico nel panorama mondiale.

Che l’attività speleologica è importante al fine del continuo aggiornamento delle conoscenze dei fenomeni carsici sia profondi che di superficie dell’Altopiano di Cariadeghe e che il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe opera per la promozione e la qualificazione di tale attività all’interno del territorio tutelato.

Che tale attività viene svolta, principalmente, da speleologi appartenenti ad Associazioni Speleologiche Locali di cui alla presente convenzione.

Che il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe riconosce le seguenti Associazioni Speleologiche Locali: Associazione Speleologica Bresciana, Gruppo Grotte Brescia, Gruppo Speleo Valtrompia, Gruppo Speleologico Montorfano Cai Coccaglio.
Che il Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe è sito di grande interesse faunistico, inoltre da recenti studi risulta sito di importanza nazionale per il rifugio di numerose specie di grande interesse conservazionistico di chirotteri, e la protezione dei siti di rifugio (quali le grotte) è di fondamentale importanza per la loro sopravvivenza.

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CONSIDERATO CHE
 il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe promuove:
• attività di ricerca e monitoraggio e documentazione dei fenomeni carsici;
• esplorazione, rilievo e catasto di nuove cavità;
• azioni di conservazione che prestino particolare attenzione ai siti vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico e biospeleologico, nonché per le peculiarità archeologiche e paleontologiche;
• iniziative tese ad impedire il degrado del patrimonio carsico e che ne consentano una corretta fruizione;
• pubblicazioni ed attività divulgative specialistiche e didattiche.
 il Consorzio ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di Associazioni Speleologiche Locali che svolgono con continuità attività sul territorio;
 le Associazioni Speleologiche Locali (Associazione Speleologica Bresciana – Gruppo Grotte Brescia “Corrado Allegretti” – Gruppo Speleo Valtrompia – Gruppo Speleologico Montorfano Cai Coccaglio ) sono disponibili a collaborare con il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe per il raggiungimento dei fini sopra esposti.

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SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2. le Associazioni Speleologiche Locali potranno svolgere liberamente le proprie attività all’interno del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe nel rispetto delle norme che regolano la tutela ambientale e nel rispetto del Regolamento per la conservazione del patrimonio carsico e dell’attività speleologica nel Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe approvato con delibera dell’Assemblea n. 3 del 28/04/2009 (regolamento allegato – da discutere insieme) e allegato alla convenzione come parte integrante;

3. le Associazioni Speleologiche Locali nomineranno un rappresentante, ad esso competerà l’espressione di un parere alle richieste di speleologi, singoli o gruppi (che non sono citati nella presente convenzione), che vorranno svolgere attività speleologica nel territorio del Monumento Naturale, l’ente gestore si avvarrà di tale parere per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività speleologica;

4. le Associazioni Speleologiche Locali si impegnano a trasmettere all’Ufficio del Consorzio e al rappresentante nominato da esse, almeno 30 giorni prima dell’inizio (anche tramite fax ed email) descrizione e date delle attività/escursioni/campagne di studi/esercitazioni che svolgeranno durante l’anno;

5. il Consorzio nel caso considerasse di incidenza negativa sugli habitat o specie presenti nell’Altopiano l’espletamento di un’ attività o altra iniziativa presentata da un’Associazione facente parte della presente convenzione si avvarrà di chiedere un parere al rappresentante nominato dalle Associazioni Speleologiche Locali prima di prendere una decisione;

6. il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale si rende disponibile a intraprendere e cercare fondi per attività di ricerca e di indagini scientifiche, iniziative tese ad impedire il degrado del patrimonio carsico promosse dalle Associazioni Speleologiche Locali; si impegna inoltre a coinvolgere le associazioni nelle attività divulgative e didattiche promosse dall’Ente e nelle eventuali collaborazioni in attività specialistiche di monitoraggio anche non prettamente di carattere speleologico;

7. l’eventuale materiale prelevato o rinvenuto in grotta, in seguito ad autorizzazione o progetto promosso dell’Ente, sarà conservato presso l’immobile “Casina del Comune” centro studi e laboratorio didattico dell’Ente situato all’interno dell’area protetta;

8. le Associazioni Speleologiche Locali si impegnano a collaborare con il Consorzio per il recupero delle copie dei dati catastali – rilievi, postazioni e bibliografia – (informazioni fondamentali per l’Ente) che illustrano la situazione attuale delle conoscenze sulle cavità dell’Altopiano di Cariadeghe e si rendono disponibili ad un aggiornamento dei dati stessi;

9. le Associazioni Speleologiche Locali contribuiranno a fornire indicazioni riguardo la presenza di chirotteri all’interno delle grotte, e si impegnano a collaborare con l’Ente gestore e con il personale dallo stesso incaricato per definire modalità di intervento compatibili con la presenza di chirotteri e rispettose dei siti riproduttivi e di svernamento;

10. la presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra parte mediante raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima. In mancanza della suddetta comunicazione la presente convenzione verrà prorogata automaticamente per un periodo equivalente alla durata originaria;

11. la presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo per atto scritto;

12. per quanto qui non previsto, valgono le norme generali del diritto.

Serle, 18/05/2009

Consorzio per la gestione del il Presidente
Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe

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Associazione Speleologica Bresciana il Presidente

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Gruppo Grotte Brescia “ Corrado Allegretti” il Presidente

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Gruppo Speleo Valtrompia il Presidente

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Gruppo Speleologico il Presidente
Montorfano Cai Boccaglio


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